Origine dei fondi nell’adeguata verifica: obblighi per categoria

Nell’adeguata verifica antiriciclaggio l’origine dei fondi non pesa allo stesso modo per tutti. Cambia in base al ruolo della parte (chi paga o chi incassa), alla categoria del soggetto obbligato e al livello di rischio. Questa pagina riassume quando e su chi va acquisita, con una tabella per categoria e un approfondimento dedicato alle agenzie immobiliari.

⬇ Scarica questa pagina in PDF

Il principio: dalla verifica ordinaria a quella rafforzata

L’obbligo di considerare l’origine dei fondi nasce dalle stesse norme per tutti i soggetti obbligati. In via ordinaria rientra nel controllo costante della clientela, da svolgere “avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi” (art. 19, comma 1, lettera c), graduato in base al rischio (art. 17). Diventa un obbligo pieno con la verifica rafforzata, in particolare per le persone politicamente esposte (PEP) e per i casi che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio (artt. 24 e 25).

Tabella per categoria

Categoria Quando e su chi acquisire l’origine dei fondi Se PEP o paesi terzi ad alto rischio Riferimenti
Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro Nelle prestazioni che comportano gestione o movimentazione di denaro o beni del cliente e nelle operazioni straordinarie (costituzione e operazioni su società, conferimenti, gestione di patrimoni). Nelle prestazioni ordinarie (contabilità, dichiarazioni) rileva solo in presenza di anomalie o di operazioni incoerenti col profilo. Origine del patrimonio e dei fondi sempre obbligatoria, con autorizzazione interna e controllo rafforzato. art. 3, co. 4, lett. a); art. 19, co. 1, lett. c); art. 24, co. 5, lett. c); art. 25, co. 4
Notai e avvocati (in operazioni finanziarie o immobiliari) Nel trasferimento di diritti su immobili o attività economiche, nella gestione di denaro o strumenti, nell’apertura o gestione di conti, negli apporti e nelle operazioni su società, enti o trust. Particolarmente rilevante nei rogiti immobiliari (sul soggetto che fornisce la provvista) e nelle operazioni societarie. Origine del patrimonio e dei fondi sempre obbligatoria, con autorizzazione interna e controllo rafforzato. art. 3, co. 4, lett. c); art. 19, co. 1, lett. c); art. 24, co. 5, lett. c); art. 25, co. 4
Agenti immobiliari (mediazione immobiliare) Sull’acquirente (chi fornisce il denaro) è il dato centrale: da acquisire in base al rischio (importi elevati, contante, modalità anomale) e spesso in via prudenziale. Sul venditore rileva soprattutto l’origine del patrimonio, cioè la provenienza del bene, in presenza di anomalie (es. acquisto e rivendita rapidi). Acquirente o venditore PEP: origine del patrimonio e dei fondi sempre obbligatoria e documentata, con autorizzazione interna e controllo rafforzato. art. 3, co. 5, lett. e); art. 19, co. 1, lett. c); art. 24, co. 5, lett. c); art. 25, co. 4
Paesi terzi ad alto rischio: per tutte le categorie, se l’operazione coinvolge paesi terzi ad alto rischio vanno acquisite informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo (art. 24, co. 4-bis, lett. b)).

Eccezioni sul regime PEP

Come compilare il campo “Origine fondi”

Approfondimento per le agenzie immobiliari: l’origine del patrimonio del venditore

Per il venditore l’adeguata verifica riguarda l’origine del patrimonio, non solo dei fondi: l’agente deve poter rispondere alla domanda “è coerente che questa persona possieda questo immobile e lo venda a questo prezzo?”. L’adeguata verifica si applica a tutti i clienti, quindi anche al venditore (art. 17).

Perché serve: i rischi che si evitano

Cosa chiedere al venditore

Esempio. Il sig. Rossi vende una casa e l’agenzia non chiede nulla sull’origine del bene. Si scopre poi che l’immobile era stato acquistato con denaro di provenienza illecita: vendendolo, Rossi incassa un pagamento “pulito” dall’acquirente ignaro. Se in sede di controllo nel fascicolo antiriciclaggio non risulta annotata la provenienza del bene né rilevato il prezzo fuori mercato, l’agenzia risponde per omessa adeguata verifica e, nei casi più gravi, per omessa segnalazione di operazione sospetta.

In sintesi: per il venditore “origine dei fondi” significa dimostrare come è diventato proprietario del bene in modo legittimo.

Riferimenti: art. 17 e art. 35 D.Lgs. 231/2007; Provvedimento UIF 12 maggio 2023, indicatori 8.6, 9.1 e 11.12.

Questa pagina approfondisce un aspetto dell’adeguata verifica della clientela. Per il quadro generale vedi la guida completa all’antiriciclaggio e la sezione sulle persone politicamente esposte (PEP).

Star Infostudio Srl non svolge attività di consulenza: le indicazioni si basano sulla propria interpretazione ed esperienza.